In data 24 gennaio 2012 è stato emanato dal governo il Decreto Liberalizzazioni che dovrà seguire l’iter parlamentare di conversione in legge entro 60 giorni.
In particolare sono state previste alcune importanti novità in ambito civilistico e fiscale.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso è entrato quindi già in vigore lo stesso giorno il Decreto Legge n. 1 del 2012. Si elencano alcune delle più importanti novità.
SRL “SEMPLIFICATA” - ART. 3
Viene introdotto nel Codice Civile il nuovo articolo 2463 bis, dove si prevede la possibilità per alcuni soggetti, aventi determinati requisiti, di costituire una società a responsabilità limitata con modalità molto semplificate.
Possono costituire le SRL semplificate i soggetti persone fisiche che, alla data di costituzione della società, non abbiano compiuto 35 anni di età.
E’ possibile costituire la società con la forma di scrittura privata senza ricorrere all’atto pubblico notarile.
Il capitale sociale può essere non inferiore ad € 1 anziché € 10.000 come previsto nelle normali SRL.
Al compimento del 35° anno di età:
- di alcuni dei soci, gli stessi sono esclusi dalla società;
- di tutti i soci, la società deve essere trasformata o si scioglie, in quanto viene meno il requisito dell’età in capo ai soci.
RIDUZIONE ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI – ART. 56
Si ricorda che il Decreto “Salva Italia” (Decreto Legge 201/2011) ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova imposta municipale – I.M.U. in sostituzione della vecchia I.C.I.
Il Decreto ha stabilito due aliquote:
- l’aliquota ordinaria è calcolata nella misura dello 0,76% e potrà subire un aumento o diminuzione dello 0,30% in base alla deliberazione adottata dal Comune.
- l’aliquota ridotta nella misura dello 0,40%, che potrà essere aumentata o diminuita dal Comune dello 0,20%, si applicherà per l’abitazione principale e relative pertinenze.
Ora il Decreto “liberalizzazioni” si prevede la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti o destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice.
La riduzione si applica:
- ai fabbricati oggetto di vendita da parte dell’impresa;
- a condizione che il fabbricato non sia locato;
- per un periodo non superiore a 3 anni dalla fine dei lavori.
TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE – ART. 95
Il Decreto, intervenendo anche sulla tassazione delle rendite finanziarie – già oggetto di modifica con il Decreto Legge 138/2011 (Manovra di “Ferragosto”) – prevedendo che ai proventi derivanti da pronti contro termine su titoli e valute, generalmente soggetti all’aliquota del 20%, è applicabile l’aliquota ridotta del 12,50%, qualora il contratto abbia per oggetto obbligazioni emesse dagli Stati ricompresi nella c.d. “white list” (stati non a regime di fiscalità privilegiata).
A cura del rag. Paolo Berchicci