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I CONTROLLI A DISTANZA DEI LAVORATORI

I CONTROLLI A DISTANZA DEI LAVORATORI

(Impianti audiovisivi e altre apparecchiature di controllo)

In via generale, il potere di controllo e vigilanza del datore di lavoro è conseguenza diretta del potere direttivo di cui è titolare e nasce dalle necessità sia di verificare che le prestazioni dei lavoratori siano concretamente eseguite sulla base delle mansioni assegnate e che il regolamento aziendale sia rispettato, sia di tutelare la proprietà aziendale contro eventuali furti o danni.

In questo ambito si colloca l'art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori). Lo scopo della norma è quello di contenere il potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, come sopra detto, ha un interesse legittimo ad effettuare forme di controllo circa l'esattezza dell'adempimento della prestazione lavorativa ed il corretto uso, da parte del dipendente, degli strumenti aziendali che gli sono messi a disposizione per l'espletamento delle sue mansioni. Tuttavia, Il datore di lavoro pur avendo l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti, non può controllare la condotta del lavoratore facendo un ricorso esasperato a mezzi tecnologici tali da rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, e quindi annullando ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del dipendente. Pertanto, l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sancisce, al primo comma, il divieto assoluto e inderogabile del controllo cosiddetto “intenzionale” dell'attività lavorativa, mediante l'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature aventi come unica finalità il controllo dell'attività dei dipendenti. Il primo presupposto per l'operatività del divieto è che il controllo a distanza sia effettuato a mezzo di un impianto audiovisivo o di qualsiasi altro tipo di apparecchiatura. La nozione di controllo a distanza è stata intesa dalla giurisprudenza e dalla dottrina come comprensiva non solo della distanza spaziale, ma anche la distanza temporale, ovvero qualsiasi forma di controllo del lavoratore che sia reso possibile tramite l'utilizzo di tutte quelle apparecchiature in grado di controllare l'attività in un luogo diverso nonché a distanza di tempo anche non ravvicinata. Pertanto, gli strumenti di controllo a distanza costituiscono una categoria di tipo “aperto” nella quale è possibile ricomprendere qualsiasi strumento che consenta di effettuare controlli occulti, lesivi della dignità della persona. L'ulteriore presupposto per l'operatività del divieto è che il controllo a distanza riguardi direttamente o indirettamente l'attività dei lavoratori. In particolare, con l'espressione “attività del lavoratore” si comprende ogni contegno del lavoratore, anche se illecito. Si ritiene che rientri nel divieto di controllo a distanza sia la mera prestazione lavorativa, sia altre e diverse attività svolte in azienda dal lavoratore, come ad esempio le pause, gli spostamenti all'interno dell'azienda, ecc..

La seconda tipologia di controlli datoriali a distanza normati dall'art. 4 dello Statuto, è costituita dai cosiddetti controlli “preterintenzionali”. Il secondo comma dell'articolo citato consente l'uso di impianti dai quali possa derivare qualche controllo a distanza, purchè l'installazione sia richiesta da ragioni di sicurezza o da esigenze produttive od organizzative. La differenza tra le ipotesi del primo e del secondo comma dell'art. 4 dello Statuto è data dall'elemento psicologico: nel primo caso le apparecchiature sono utilizzate al solo ed esclusivo scopo di controllare l'attività dei lavoratori, mentre nel secondo caso  è possibile l'installazione e l'uso di apparecchiature che rispondono a esigenze produttive, organizzative o di sicurezza, in cui il controllo nei confronti del dipendente è solo incidentale ovvero potenziale, tuttavia nel necessario rispetto di particolari garanzie procedurali: esigenze aziendali e previo accordo con le r.s.a. (rappresentanze sindacali aziendali), in assenza con le commissioni interne, o, in difetto, autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro (si sottolinea la necessità che l'accordo con le r.s.a. ovvero l'autorizzazione della D.P.L. siano preventivi rispetto all'installazione delle apparecchiature).

In giurisprudenza è stato affermato che è contrario alla norma in commento anche il solo fatto che le apparecchiature siano state installate ma non siano ancora funzionanti, o che i lavoratori siano stati preavvisati dell'utilizzo di dette strumentazioni, o che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo perchè esercitato in locali in cui i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente. L'art. 4 dello Statuto deve essere osservato anche quando il lavoratore sia soggettivamente consapevole dell'esistenza e del funzionamento di un'apparecchiatura che, pur essendo normalmente destinata alla produzione, al contempo consenta il controllo a distanza della sua attività lavorativa. Anche se il lavoratore ha prestato il proprio consenso a forme di controllo comunque contrastanti con l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non è esclusa l'illiceità del comportamento del datore. Sussiste infatti un “nucleo” di beni del lavoratore intangibili dal datore di lavoro e indisponibili dal medesimo prestatore-interessato mediante il proprio consenso.

La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità dei controlli c.d. “difensivi”, cioè quelli volti alla protezione dei beni aziendali o ad accertare condotte illecite dei lavoratori. Anche per tali tipologie di controlli corre l'obbligo di rispettare la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 4 dello Statuto (accordo con le r.s.a. ovvero autorizzazione della D.p.l.). In definitiva nessun controllo può considerarsi legittimo se effettuato in contrasto con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori.

La violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 4 della legge n. 300/1970 esclude la rilevanza probatoria dei risultati dei controlli dell'attività dei lavoratori, sia a fini disciplinari sia a fini risarcitori. Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, le eventuali risultanze di un'apparecchiatura di controllo installata e utilizzata in assenza del preventivo accordo sindacale, o dell'autorizzazione amministrativa, sono del tutto inutilizzabili ai fini disciplinari anche nel caso in cui il datore di lavoro avrebbe potuto provare il comportamento illecito dei lavoratori attraverso diversi mezzi istruttori. Inoltre, la violazione della norma in questione integra un illecito di natura penale, punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da € 154 a € 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Inoltre, quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda sopra indicata possa presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna secondo le modalità stabilite dall'art. 36 del codice penale. Inoltre, la violazione dell'art. 4 costituisce anche condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Si ricorda che il Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) richiama integralmente la disciplina posta dall'art. 4 dello Statuto. Esso, pertanto, si pone quale regolamentazione aggiuntiva rispetto a quella settoriale di limitazione del potere di controllo del datore e impone una lettura integrata dei due sistemi normativi. Poco dopo l'entrata in vigore del Codice della Privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato nel 2004 un “Provvedimento generale sulla videosorveglianza”, prevedendo espressamente il rispetto nell'attività di videosorveglianza del divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, nonché delle garanzie previste in materia di lavoro quando la sorveglianza sia impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero sia richiesta per la sicurezza del lavoro. In particolare, le suddette garanzie devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi della prestazione lavorativa (è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa, ad esempio: bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Come sopra visto, l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta in genere l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature finalizzato al controllo a distanza del lavoratore. Questo divieto è stato concepito negli anni Settanta, pertanto oggi ci si chiede come tale divieto possa oggi operare in un contesto organizzativo totalmente diverso, con le tecnologie odierne e allora inimmaginabili, in cui il concetto fisico e topografico di impresa è molto sfumato e quindi, in presenza di certi modelli organizzativi, difficilmente individuabile (si pensi al telelavoro). L'impresa non è più un luogo di lavoro, ma piuttosto un'organizzazione di lavori e lavoratori. Infatti, oggi gli strumenti di lavoro non si trovano più necessariamente, all'interno dell'azienda in senso fisico, la tecnologia consente di poter svolgere l'attività lavorativa in ogni dove: si pensi a strumenti quali il telefono cellulare, il palmare, il computer portatile, la posta elettronica aziendale, internet, ecc. Tuttavia, questi strumenti tecnologici hardware e software non si sottraggono all'applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970, che quindi deve essere interpretata come una norma in bianco, la cui lettura e quindi applicazione si evolve di pari passo con i nuovi modelli organizzativi del lavoro resi possibili dalla tecnologia.

Considerata l'estrema ampiezza delle casistiche in cui si può concretizzare il controllo a distanza dei lavoratori, si seguitano soltanto alcune ipotesi esemplificatrici.

IPOTESI

VIOLAZIONE DEL DIVIETO

Registrazioni filmate dirette a tutelare il patrimonio aziendale contro atti penalmente illegittimi posti in essere da terzi o dipendenti

- Sì, se finalizzate al controllo dell'attività dei dipendenti (divieto assoluto e inderogabile);

- No, se trattasi di controllo “difensivo” e il controllo dell'attività lavorativa è solo incidentale. L'installazione dell'impianto deve essere comunque preceduta dall'accordo con le r.s.a. ovvero dall'autorizzazione amministrativa della D.P.L. e con l'informazione specifica di avvenuta installazione delle apparecchiature fatta nei confronti dei dipendenti (obbligo informativo ex D.Lgs. n. 196/2003 – Codice della Privacy)

Rilevazione delle presenze (orario di ingresso e di uscita) con sistema elettronico (ad esempio badge tradizionali, senza tecnologia RFID)

No, in quanto attivato di volta in volta dallo stesso lavoratore e non determina un controllo sull'attività lavorativa. Il Garante della Privacy ha precisato che è invece vietato, per controllare le presenze sul luogo di lavoro, l'uso generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti. Ciò sarebbe possibile sono nei confronti di quei dipendenti che abbiano, in virtù delle mansioni ad essi assegnate, la necessità di accedere a specifiche aree meritevoli di particolare protezione.

Utilizzo tecnologie RFID (Radio Frequency Identification), per esempio in certe tipologie di badge “evoluti”

Trattasi di tecnologia diretta all'identificazione automatica di persone, oggetti, ecc., per il tramite di segnale radio emesso automaticamente, anche all'insaputa del suo possessore. Applicato sui badge, tale sistema può consentire di far conoscere, in ogni momento della giornata, dove si trovi ciascun dipendente e tracciare tutti i suoi movimenti, quali persone abbia incontrato, per quanto tempo si sia intrattenuto in certi luoghi, quali attrezzature abbia utilizzato (se dotate della stessa tecnologia RFID). Questa tecnologia è dunque idonea a consentire il controllo a distanza, quindi ricade sotto il divieto posto dagli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori. Tuttavia l'utilizzazione di questa tecnologia può essere dettata da esigenze organizzative e produttive o richieste dalla sicurezza del lavoro, in tali situazioni motivate è necessario l'accordo con le r.s.a. ovvero l'autorizzazione della D.P.L.

Utilizzo di computer portatili/palmari muniti di appositi programmi volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso clienti, memorizzandone data e ora. Con eventuale dotazione di apposita scheda sim è possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai lavoratori

Sì, lo strumento in questione risulta potenzialmente utilizzabile per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti. E' necessario l'accordo con le r.s.a. ovvero l'autorizzazione della D.P.L. (risposta interpello Ministero del Lavoro 28/11/2006 n. 25/I/0006585).

Apparecchi in grado di memorizzare le telefonate effettuate dal dipendente

Sì (il divieto riguarda anche l'installazione di centralini elettronici ad elaboratore), quando è possibile rilevare analiticamente i dati relativi ad ogni singola telefonata (numero interno di provenienza, numero esterno chiamato, data e ora della telefonata. Tali funzioni violano anche l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori che vieta l'indagine sulle opinioni e sui fatti del lavoratore non rilevanti professionalmente). Se l'utilizzo di tali apparecchiature è dettato da esigenze organizzative e produttive è necessario l'accordo con le r.s.a. ovvero l'autorizzazione amministrativa della D.P.L., nel quale saranno prescritti gli accorgimenti necessari per la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore.  L'intrusione nelle altrui comunicazioni telefoniche, il seguirne lo svolgimento e la registrazione, a fini di conoscere il contenuto delle telefonate, è vietata, salvo i casi previsti dalla legge, e costituisce reato ai sensi degli artt. 617 e 617-bis del c.p. La consapevolezza dei lavoratori che le telefonate possono essere ascoltate non fa venir meno l'illiceità della condotta.

Controllo dell'uso di internet e della posta elettronica

Sì, si reputa illegittimo rilevare, tramite un programma di controllo informatico, il reiterato collegamento a siti internet non lavorativi e a una casella di posta elettronica personale, al di fuori della procedura prevista dal comma 2 dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (accordo con le r.s.a. ovvero autorizzazione della D.P.L.). Inoltre, il monitoraggio continuativo degli accessi internet del singolo dipendente e la conservazione dei dati acquisiti possono chiamare in causa la normativa sul trattamento dei dati sensibili (D.Lgs. n. 196/2003) e la possibilità di ottenere informazioni su fatti estranei alla sfera professionale del lavoratore (art. 8 dello Statuto dei Lavoratori). Sull'argomento è intervenuto anche il Garante della Privacy che ha stabilito che è illecito spiare il contenuto della navigazione effettuata da un dipendente, ma ha altresì stabilito che l'uso indebito del computer può essere contestato senza necessità di indagare i siti visitati. Sull'uso di programmi “sniffer” che controllano tutto ciò che transita nelle rete aziendale e tracciano file di log che possono essere letti ed elaborati, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4375/2010, che ha fatto rientrare nel concetto di “altra apparecchiatura” ex art. 4 dello Statuto anche i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi a Internet, essendo questi apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentano al datore di lavoro di controllare a distanza l'attività lavorativa).

Per quanto concerne l'uso della posta elettronica, dottrina e giurisprudenza non sono univoche. Secondo un certo orientamento, la posta elettronica personalizzata aziendale ha natura di corrispondenza privata, con conseguente applicazione dell'art. 616 del c.p.. Tuttavia, su questo argomento, alcuni giudici hanno sottolineato come l'indirizzo sia riferibile all'azienda, escludendone il carattere privato e rimanendone nella completa e totale disponibilità del datore di lavoro, senza alcun tipo di limitazione. Pertanto, non sarebbe configurabile il reato di violazione di corrispondenza ex art. 616 del c.p. nell’ipotesi in cui il datore di lavoro consulti i messaggi di posta elettronica recapitati sull'indirizzo aziendale registrato a nome del dipendente, in quanto il datore di lavoro pone in essere solo un uso di beni aziendali affidati ai dipendenti esclusivamente per ragioni di servizio. Anche su questo aspetto è intervenuto il Garante della Privacy in materia di accesso ad internet ed utilizzo della posta elettronica da parte dei dipendenti, stabilendo che i datori di lavoro non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Il Garante ha, quindi, fornito delle linee guida in ordine all'uso dei computer sul luogo di lavoro, raccomandando l'adozione da parte del datore di lavoro  di una policy interna, ovvero un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quello previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in tema di codice disciplinare, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.

 

Gorizia, 07 Aprile 2010

 

Il Responsabile del Servizio Paghe

C.d.L. Davide Buco

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