Rinnovo ccnl del terziario, distribuzione e servizi - novita’ in materia di assistenza sanitaria integrativa

Come noto, già dal 2005 le parti sociali stipulanti il ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, ad esclusione dei quadri, denominato Fondo Est.

Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento ed è finanziato attraverso un contributo obbligatorio a carico dell’azienda pari a 10 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo pieno iscritto, ovvero a 7 euro  mensili per ciascun lavoratore a tempo parziale.

Le parti sottoscriventi il ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi hanno specificatamente dichiarato che nella determinazione della parte normativa/economica del ccnl sì è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo Est. Pertanto, il trattamento economico complessivo spettante al lavoratore risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico. Conseguentemente, i contributi mensili pari a 10 € e 7 €, nonché la quota una tantum di 30 € per ciascun lavoratore iscritto, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi.

Con l’accordo di rinnovo del 26 febbraio 2011, successivamente ratificato in data 6 aprile c.a., è stato previsto che a decorrere dal mese di marzo 2011, in caso di omissione del versamento delle quote di contribuzione al Fondo, l’azienda deve alternativamente:

-       erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195 del ccnl;

-       assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo Est, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Considerato che le parti sociali sottoscrittrici del ccnl hanno definito le quote e i contributi destinati al Fondo come parte integrante del trattamento economico e normativo del lavoratore, e che con decorrenza marzo 2011 è esplicitamente disciplinata la fattispecie dell’omesso versamento delle suddette quote, prevedendo l’obbligo di corrispondere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, ovvero di assicurare loro le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo Est, invitiamo le aziende non iscritte al fondo, che applicano il ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, di comunicarci per iscritto in occasione dell’invio delle presenze del mese di Aprile, la loro scelta il relazione a quanto sopra, e precisamente:

-       se intendono aderire al Fondo Est, con la conseguente contribuzione prevista dal ccnl;

-       se intendono erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195 del ccnl;

-       se intendono assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo Est, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Le opzioni sopra indicate, ovviamente, sono alternative le une alle altre. In mancanza di qualsiasi indicazione scritta, si comunica che a partire dalla retribuzione del mese di Aprile e con decorrenza 1° marzo 2011, si provvederà d’ufficio a inserire a cedolino, a favore di ciascun dipendente, l’elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, per 14 mensilità.

L'ufficio rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Gorizia, 26 Aprile 2011

 

Il Responsabile del Servizio Paghe

C.d.L. Davide Buco

 
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