Detassazione anno 2011
Anche per l’anno 2011 il Legislatore ha previsto l’istituto della detassazione, che si sostanzia in un beneficio fiscale a favore dei lavoratori con l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in sostituzione delle ordinarie e più elevate aliquote irpef. La predetta aliquota fiscale ridotta si applica nel corrente anno alle retribuzioni premiali, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposte ai lavoratori dipendenti che nel 2010 non hanno superato i 40.000 euro lordi.
Per quanto concerne la detassazione applicata negli anni dal 2008 al 2010, in base al D.L. n. 93/2008 e successive proroghe, le somme agevolabili erano identificate in: straordinari, lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, lavoro notturno, premi nonché somme riconducibili a tale natura, ecc., come evidenziato dai successivi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel 2011 l’imposta sostitutiva applicabile è frutto di norme che richiamano genericamente somme
- individuate dalla contrattazione collettiva di secondo livello (accordi territoriali o aziendali);
- destinate ai soli dipendenti del settore privato,
riconducibili a incrementi di produttività, efficienza organizzativa o ad ogni altro risultato rilevante ai fini dell’impresa. Infatti, l’art. 53 del D.L. 78/2010 stabilisce che “le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”, potranno usufruire di tale regime di tassazione agevolato.
E’ evidente che non può essere fornito un elenco a priori delle variabili retributive che possono essere ricomprese o escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, senza tener conto della contrattazione collettiva di secondo livello che svolge il ruolo di “arbitro” in tale scelta. Ne consegue che la detassazione per il 2011 non potrà essere indistintamente applicata su qualsiasi variabile del cedolino, ma solamente in relazione a quanto stabilito dalle Parti stipulanti l’accordo collettivo (aziendale o territoriale).
In ogni caso, secondo le istruzioni date dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 2011, l’attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, pur essendo una condizione necessaria, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento della tassazione agevolata, in quanto, in ultima istanza, rimane sempre in capo al datore di lavoro la valutazione, dipendente per dipendente, se quella data somma (ad esempio lo straordinario) sia correlata “a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”. In conclusione, potrebbe verificarsi il caso in cui un accordo territoriale definisca come detassabile la retribuzione corrisposta per le prestazioni di lavoro straordinario, ma l’azienda in ultima analisi potrebbe valutare, per un determinato dipendente, tale prestazione non riconducibile ad incremento della produttività o efficienza organizzativa.
L’attestazione concernente la riconducibilità di tali somme a elementi detassabili da parte del datore di lavoro avverrà nel CUD. Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, sarà onere del datore di lavoro fornire prova dell’esistenza del citato accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.
Considerato quanto sopra, viene allegato alla presente l’accordo territoriale stipulato in data 12/04/2011 tra Confcommercio Gorizia e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil della provincia di Gorizia, nel quale sono indicati gli elementi retributivi ritenuti dalle parti sottoscrittrici come incrementi di produttività, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.
Salvo diverse disposizioni scritte da parte dei Clienti del Servizio Paghe, da far pervenire mese per mese insieme ai fogli presenza, si comunica che in relazione a tutti i dipendenti per i quali ricorrono gli elementi retributivi individuati dagli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, si provvederà d’ufficio per il corrente anno ad applicare la detassazione.
Pertanto, le Aziende, se lo riterranno, in occasione della consegna o trasmissione del foglio presenze e con riferimento ai singoli dipendenti, potranno di volta in volta indicare per iscritto al Servizio Paghe eventuali voci da escludere totalmente o parzialmente dalla detassazione rispetto a quelle indicate nell’accordo.
Per completezza di informazione, si precisa che il lavoratore può decidere di rinunciare all’agevolazione prevista dal regime fiscale sostitutivo. Infatti, potrebbe essere meno conveniente di quello ordinario, in presenza, ad esempio, di oneri deducibili o detraibili che andrebbero persi qualora si applicasse il regime di imposizione sostitutiva. In tal caso il lavoratore deve informare per iscritto il proprio datore di lavoro.
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Il Servizio Paghe rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Gorizia, 16 Giugno 2011
Il Responsabile del Servizio Paghe
C.d.L. Davide Buco
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