Mancato godimento/pagamento dei permessi rol ed ex festivita’
Il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 16 dell’8 marzo 2011 ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'errata od omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro dei permessi per riduzione orario di lavoro (c.d. Rol) e per le ex festività, nonché in caso di mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate dai CCNL, dei predetti permessi orari.
Per quanto concerne il primo quesito, il Ministero ribadisce il proprio orientamento secondo cui non risultano sanzionabili le errate od omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro in ordine ai permessi orari di cui sopra, in considerazione del fatto che non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
Più complesso e oggetto di ulteriore intervento ministeriale è stato il secondo quesito, concernente la disciplina relativa al mancato godimento ovvero pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro (c.d. Rol) e per le ex festività entro i termini fissati dai diversi CCNL, con particolare riferimento all'insorgenza in capo al datore di lavoro della relativa obbligazione contributiva. Infatti, se in un primo momento il Ministero ha affermato che l’adempimento dell’obbligo contributivo non può slittare, e quindi il versamento dei contributi va effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto dal CCNL applicato, successivamente, con nota prot. n. 9044 del 3 giugno 2011, il Ministero del Lavoro è ritornato sull’argomento chiarendo meglio il concetto di “termine ultimo di godimento dei permessi”.
Il Ministero, nel ribadire l’origine contrattuale dei rol, la cui regolamentazione rimane nell'alveo della disponibilità delle parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, ammette che l’istituto possa essere disciplinato non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, ma anche da quella territoriale e aziendale, nonché dalla contrattazione individuale. Viene pertanto escluso il principio di preminenza della contrattazione collettiva nazionale rispetto alle altre fonti regolatrici, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Da ciò ne consegue che il termine ultimo per il godimento dei permessi ROL o per le ex festività e l’eventuale insorgenza della relativa obbligazione contributiva entro il giorno 16 del mese successivo, può essere determinato dai diversi CCNL, oppure da quanto diversamente stabilito dai contratti collettivi territoriali, aziendali, ovvero dai contratti individuali.
Seppure il Ministero non si sia espresso circa la forma che devono assumere questi accordi, e in relazione alla necessità di fornire prova degli stessi in caso di eventuali future contestazioni, si suggerisce di adottare la forma scritta.
Sempre con la nota del 3 giugno, il Ministero chiarisce che se il datore di lavoro decide di assolvere al solo obbligo contributivo, senza erogare alcunché al dipendente, non è applicabile nei confronti di quest'ultimo alcuna trattenuta, mancando l'erogazione della somma in parola. In tale situazione, il datore di lavoro dovrà versare comunque tutti i contributi alla scadenza prevista mediante F24 e comunicando gli imponibili con il flusso UniEmens, provvedendo alla trattenuta a carico del dipendente solo in occasione della successiva ed effettiva monetizzazione dei Rol.
In ultimo, la citata Nota ribadisce che saranno applicabili eventuali sanzioni civili previdenziali in caso di ritardato o omesso versamento dei contributi relativi ai periodi di permesso non fruiti o alla loro monetizzazione.
L'Inps, con circolare n. 92 dell'8 luglio 2011, ha fornito le istruzioni operative per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva in caso di mancato godimento, ovvero mancato pagamento, delle indennità sostitutive dei permessi per riduzioni di orario (c.d. Rol) e per le ex-festività. In tale circolare viene richiamata la posizione ministeriale, confermandone per intero i contenuti. Viene altresì confermato che la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il termine contrattuale o pattizio di godimento dei permessi, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle relative indennità sostitutive.
Al fine del versamento dei contributi, i datori di lavoro sommeranno l'importo corrispondente al compenso per i Rol e/o ex festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza.
Si seguitano per alcuni CCNL il termine ultimo di godimento dei permessi ed ex festività maturati nel corso dell’anno precedente:
Terziario, Distribuzione e Servizi: 30 giugno
Turismo: 30 giugno
Studi Professionali: 31 luglio
Metalmeccanici Artigiani: 31 gennaio
Alimentaristi Artigiani: 31 gennaio
In conclusione di quanto sopra esposto, appare chiaro come datore di lavoro e lavoratore possano derogare alla previsione generale del CCNL tramite un accordo individuale, anche plurimo, dal quale risulti la data ultima entro cui il lavoratore possa usufruire delle ore maturate per ROL ed ex festività. Al raggiungimento di tale data sarà liquidato il monte ore residuo eventualmente non goduto e su questi saranno conteggiati i relativi contributi.
Il Servizio Paghe rimarrà a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Gorizia, 10 Luglio 2011
Il Responsabile del Servizio Paghe
C.d.L. Davide Buco
ACCORDO INDIVIDUALE SULLA FRUIZIONE DI ROL ED EX FESTIVITA'







