Ridotto il limite per l’uso del contante e per gli assegni cosidetti “trasferibili”
Il c.d. “Decreto Salva Italia” (Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha aumentato la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, riducendo a decorrere dal 6 dicembre 2011, la soglia dei pagamenti in denaro contante e l’utilizzo degli assegni bancari “trasferibili”, nonché l’utilizzo dei libretti al portatore portando il valore da € 2.500,00 ad € 1.000,00.
L’art. 12, comma del D.L. n. 201/2011, prevede che con decorrenza 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 138), la riduzione ad € 1.000,00 il limite per l’utilizzo:
- del denaro contante
- degli assegni bancari o postali c.d. “trasferibili”
- dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
A seguito di tale riduzione non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in unica soluzione ed in contanti se di importo pari o superiore ad € 1.000,00.
I passaggi di denaro, oltre tale limite, vanno fatti tramite i normali canali bancari o postali.
Tale norma, oltre ad avere un efficacia preventiva verso il fenomeno dell’antiriciclaggio, è sicuramente anche finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale.
Tale disposizione restrittiva riguarda non solo il pagamento in un'unica soluzione, ma anche le operazioni frazionate, che appaiono artificiosamente suddivise in modo da eludere la possibilità del controllo.
Infatti, il frazionamento in più importi è permesso solo nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali specifici che dovranno essere redatti in forma scritta.
Quindi le imprese, oltre ai consulenti che si occupano della gestione della contabilità, devono fare particolare attenzione alle seguenti movimentazioni:
pagamenti in contanti di fatture (IVA compresa);
finanziamenti dal socio alla società se effettuati in contanti;
distribuzione di utili ai soci.
Se viene quindi superata la soglia di € 999,00 (da € 1.000,00 in poi), i soggetti che tengono la contabilità devono comunicare, pena pesanti sanzioni, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le infrazioni commesse, circa l’uso improprio del contante oltre il predetto limite.
OPERAZIONI DI “SOSPETTO
Si ricorda che, come previsto dall’art. 41, comma 1, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, rappresenta un elemento di sospetto e che può far scattare la segnalazione all’UIF:
il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 231/2007, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari (istituti di credito in genere, ecc.) di importo pari o superiore ad € 15.000,00.-
GLI ASPETTI SANZIONATORI
Ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo 231/2007, la sanzione prevista per il trasferimento del denaro contante di importo pari o superiore ad € 1.000,00.- è prevista nella misura dal 1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore ad € 3.000,00.-
La sanzione si applica sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento del contante, sia a colui che ha ricevuto la somma in contante.
I soggetti tenutari della contabilità sono sottoposti anch’essi ad una sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di € 3.000,00, se omettono la comunicazione agli organi preposti del MEF.
L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI
Premesso che gli assegni in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati dietro richiesta specifica del soggetto interessato alla banca o alla posta, e pagando l’importo di € 1,50 a titolo di imposta di bollo, con la nuova disposizione tali assegni (senza clausola di non trasferibilità) possono essere utilizzati per importi inferiori ad € 1.000,00.
Per gli importi pari o superiori ad € 1.000,00 è obbligatorio usare gli assegni non trasferibili, già normalmente in uso, cioè con l’obbligo di indicare sull’assegno il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”, il che significa che l’assegno può essere girato successivamente dal beneficiario ad una banca o all’ufficio postale per l’incasso.
Gli Uffici di Confcommercio Gorizia rimangono a completa disposizione dei soci per qualsiasi chiarimento in merito.
Gorizia, 15 dicembre 2011.
Il responsabile fiscale
Rag. Paolo Berchicci







