Principi IAS/IFRS

Decreto  del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009. Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione. Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale  n. 199 del 28 agosto 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009 recante: “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi”.

Riallineamento  di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi

Per  i  soggetti  che  redigono il bilancio in base ai principi contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento  europeo  e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un  esercizio  successivo  a  quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche  introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano   efficacia,   con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione  di  tali  principi  contabili.

Tuttavia, continuano ad essere  assoggettati  alla  disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali  e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi  delle  operazioni  pregresse  che  risultino diversamente qualificate,  classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali  rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni   temporali   risultanti   dal   bilancio  dell'esercizio precedente  a  quello  di  prima  applicazione dei principi contabili internazionali.

Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai  fini  della  determinazione della base imponibile dell'IRAP.

I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e  di  eventuali  addizionali,  le divergenze sopra descritte, esistenti all'inizio del periodo  d'imposta  di  prima  applicazione  dei  principi  contabili internazionali,  con  effetto a partire da tale inizio.

L'opzione per il  riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei  redditi  relativa  all'esercizio  precedente  a  quello di prima applicazione   dei   principi   contabili  internazionali.

L'imposta sostitutiva  è  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine di versamento  a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

In  deroga  alle suddette disposizioni, i soggetti che hanno applicato  i  principi contabili internazionali a partire dal primo o dal  secondo  esercizio  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2007 possono riallineare le divergenze esistenti all'inizio del secondo  periodo  d'imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31 dicembre 2007, con effetto a partire  da  tale  inizio.

L'opzione  per  il  riallineamento  delle divergenze  è  esercitata  nella  dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio  successivo  a  quello  in  corso al 31 dicembre 2007 e l'imposta  sostitutiva     versata  in  un'unica  soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Tali disposizioni si applicano anche in caso di  variazioni  che  intervengono  nei  principi  contabili  IAS/IFRS adottati.

Qualora  le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel  corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può  riguardare  le  divergenze  esistenti all'inizio del periodo di imposta  successivo  a  quello  da  cui  decorrono le variazioni; con effetto  a  partire  da  tale  inizio.

In  tal  caso,  l'opzione  è esercitata  nella  dichiarazione  dei  redditi  di prima applicazione delle  variazioni  e  l'imposta  sostitutiva  è  versata in un'unica soluzione  entro  il  termine  di  versamento  a saldo delle relative imposte.

Entrata in vigore

Le disposizioni sopra illustrate sono entrate in vigore il giorno 28 agosto 2009.
 
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