Principi IAS/IFRS
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009. Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione. Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009 recante: “Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi”.
Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili.
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP.
I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze sopra descritte, esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale inizio.
L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
In deroga alle suddette disposizioni, i soggetti che hanno applicato i principi contabili internazionali a partire dal primo o dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 possono riallineare le divergenze esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e l'imposta sostitutiva versata in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati.
Qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio.
In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.
Entrata in vigore
Le disposizioni sopra illustrate sono entrate in vigore il giorno 28 agosto 2009.
Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili.
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP.
I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze sopra descritte, esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale inizio.
L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
In deroga alle suddette disposizioni, i soggetti che hanno applicato i principi contabili internazionali a partire dal primo o dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 possono riallineare le divergenze esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e l'imposta sostitutiva versata in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati.
Qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio.
In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.
Entrata in vigore
Le disposizioni sopra illustrate sono entrate in vigore il giorno 28 agosto 2009.




