Sospesa l'antischiamazzi in occasione del Carnevale
In occasione dei festeggiamenti e delle iniziative collegati alle tradizionali ricorrenze del Carnevale e della Festa della Donna, su esplicita richiesta di ASCOM CONFCOMMERCIO GORIZIA, è disposta la sospensione dei dispositivi delle ordinanze sindacali dd. 08.05.2008, dd. 22.05.2008 e dd. 29.12.2008, consentendo quindi il protrarsi dell’orario di apertura al pubblico dei locali ed esercizi interessati sino alle ore 03.00, nelle serate tra i giorni:
- 26 e 27 febbraio;
- 4 e 5 marzo;
- 5 e 6 marzo;
- 7 ed 8 marzo;
- 8 e 9 marzo.
Rispetto a tale deroga, gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:
a. mediante l’utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili, all’interno del locale: FINO ALL’ORARIO DI CHIUSURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l’apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 22.00;
b. mediante l’utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all’esterno del locale: fino alle ore 23.00;
c. con apparecchi di “karaoke”, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all’interno del locale: fino alle ore 24.00.
Si intende per “allietamento” la riproduzione sonora o l’esecuzione di brani musicali nei pubblici esercizi non sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19.08.1996 quali, ad esempio, mediante l’utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni di seguito riportate:
a. l’iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata. In particolare, qualora trattasi di diffusione di suoni e musica, alla stessa partecipa un numero limitato di operatori ed utilizzando strumentazione ridotta e proporzionata all’entità secondaria dell’iniziativa;
b. l’attività è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all’allietamento stesso;
c. non è consentita l’emissione, al fine della fruizione da parte della clientela all’allietamento, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;
d. il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
e. l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
f. l’iniziativa deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
g. non sono allestite pedane (se non di altezza non superiore ai 15 cm.), camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
h. non è data, in alcun modo, pubblicità dell’evento.







