Sicurezza sul lavoro: obblighi e sanzioni del nuovo Testo Unico
Sicurezza sul lavoro: obblighi e sanzioni del nuovo Testo Unico
È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (d.lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso d.lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. La scadenza per l'adempimento alle disposizioni previste dal d.lgs 81/08 è fissata al giorno 01/01/2009.
PREMESSE GENERALI
Campi di applicazione
Il Testo Unico ha esteso, rispetto al precedente d.lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a:
- tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
- per i contratti di somministrazione (d.lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
- lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente;
- lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo Dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi.
Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Il TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono:
- datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;
- responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro che abbia fatto apposito corso di formazione;
- rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);
- medico competente;
- addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).
ADEMPIMENTI PRINCIPALI DECRETO LGS. 81/2008 OBBLIGATORI
Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda:
- Frequenza del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 16 ore minimo. Dovranno frequentare il corso anche coloro che si erano autonominati entro il 31/12/1996.
- Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.
- Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 che deve recare data certa
- Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione e iscrizione relativo corso di formazione; Nomina addetti pronto soccorso e iscrizione al relativo corso di formazione
Il nuovo quadro sanzionatorio
Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono:
Mancata NOMINA dell’RSPP Ammenda da €
o arresto 3-6 mesi; Art. 55 c.1
Omessa VALUTAZIONE DEI RISCHI Arresto da
o ammenda da €
VALUTAZIONE RISCHI inidonea
o non aggiornata Ammenda da €
Mancata custodia presso l’ unità produttiva
del DVR e del DUVRI Sanzione amministrativa da €
6.600 Art.55 c.5 f
Nomina e formazione squadra di
Emergenza Ammenda da €
o arresto da
Mancata FORMAZIONE DEI LAVORATORI
(deleghe senza requisiti, …. Arresto 2-4 mesi
o ammenda da
VIDEOTERMINALISTI: mancato rispetto pause,
sorveglianza sanitaria, principi ergonomici….. Arresto da
da €
Mancanza di segnaletica di sicurezza sul
luogo di lavoro Arresto da
€
Mancanza di formazione sulla segnaletica Ammenda da €
o arresto da
Mancata nomina del Medico Competente Arresto da
da €







