Sicurezza sul lavoro: obblighi e sanzioni del nuovo Testo Unico

Sicurezza sul lavoro: obblighi e sanzioni del nuovo Testo Unico

 

È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (d.lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso d.lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. La scadenza per l'adempimento alle disposizioni previste dal d.lgs 81/08 è fissata al giorno 01/01/2009.

 

PREMESSE GENERALI

Campi di applicazione

Il Testo Unico ha esteso, rispetto al precedente d.lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a:

  • tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
  • tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
  • per i contratti di somministrazione (d.lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
  • lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente;
  • lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo Dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi.

Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono:

  • datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;
  • responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro che abbia fatto apposito corso di formazione;
  • rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);
  • medico competente;
  • addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).

 

ADEMPIMENTI PRINCIPALI DECRETO LGS. 81/2008 OBBLIGATORI

Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda:

  • Frequenza del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 16 ore minimo. Dovranno frequentare il corso anche coloro che si erano autonominati entro il 31/12/1996.
  • Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.
  • Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 che deve recare data certa
  • Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione e iscrizione relativo corso di formazione; Nomina addetti pronto soccorso e iscrizione al relativo corso di formazione

 

Il nuovo quadro sanzionatorio

Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono:

 

Mancata NOMINA dell’RSPP Ammenda da € 2.500 a € 6.400

o arresto 3-6 mesi; Art. 55 c.1

Omessa VALUTAZIONE DEI RISCHI Arresto da 3 a 6 mesi

o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Art. 55 c.1              In alcuni casi : arresto da 4 a 8 mesi

VALUTAZIONE RISCHI inidonea

o non aggiornata Ammenda da € 2.000 a € 4.000 Art. 55 c.3

 

Mancata custodia presso l’ unità produttiva

del DVR e del DUVRI Sanzione amministrativa da € 2.000 a

6.600 Art.55 c.5 f

Nomina e formazione squadra di

Emergenza Ammenda da € 750 a € 4000

o arresto da 2 a 4 mesi Art. 55 c5-a

 

Mancata FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(deleghe senza requisiti, ….                                                  Arresto 2-4 mesi

o ammenda da 1.200 a € 5.200 Art. 55 c5-c

VIDEOTERMINALISTI: mancato rispetto pause,

sorveglianza sanitaria, principi ergonomici…..                     Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda

da € 2.500 a € 6.400 Art.178

 

Mancanza di segnaletica di sicurezza sul

luogo di lavoro Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

2.500 a € 6.400 Art. 165

Mancanza di formazione sulla segnaletica Ammenda da € 750 a € 4.000

o arresto da 2 a 4 mesi Art. 165

 

Mancata nomina del Medico Competente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda

da € 1.500 a € 6.000 Art. 55 c.5 -d

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