Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Dal 31 luglio 2010 l’esercizio di attività d’impresa soggette a verifica dei requisiti (quali, ad esempio, installazione di impianti, autoriparatori, agenti d’affari in mediazione, agenti di commercio, spedizioniere etc.) possono essere iniziate dalla data di presentazione all’Amministrazione competente di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Tale segnalazione va a sostituire la precedente Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contemplata dall’art. 19 della Legge n. 241/1990 a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge 29.07.2010, n. 122) il quale permette ora di avviare un’attività d’impresa con un’unica preventiva “segnalazione” in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti morali e professionali stabiliti dalle diverse normative di settore.
Sarà poi compito della singola Amministrazione (Camera di Commercio, Comune..) procedere alla verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA: nel caso poi in cui fosse accertata la carenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, l’Ente dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione della stessa e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ad essa collegati salvo che l’interessato non provveda (entro un certo termine) a conformarsi alla normativa vigente.
Va segnalato inoltre che il nuovo art. 19, al comma 6, ha inasprito le sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci prevedendo, qualora nelle dichiarazioni che corredano la c.d. “Scia” venga dichiarata o attestata falsamente l’esistenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, l’applicazione della pena della reclusione da uno a tre anni.







