Le novità più importanti della manovra Salva Italia
IL DECRETO “SALVA ITALIA” CONVERTITO IN LEGGE
La Legge 22.12.2011 n. 214, che converte il Decreto Legge n.201/2011 cd “Salva Italia”, è entrata in vigore a decorrere dal 28.12.2011 e contiene importanti novità a livello fiscale.
Vengono di seguito indicate alcune delle più importanti novità.
Applicazione sperimentale della nuova Imposta Municipale (IMU)
Viene anticipata l’applicazione della nuova imposta municipale a partire dal 2012 a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati, inclusa l’abitazione principale e le sue pertinenze. (Per abitazione principale s’intende “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”).
La base imponibile IMU cambia a seconda trattasi di terreni o fabbricati:
per i terreni agricoli il moltiplicatore è 130 sulla rendita catastale, ridotto a 110 per i coltivatori diretti;
per i terreni edificabili la base imponibile consiste nel valore venale in comune commercio (valore di mercato);
per i fabbricati i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata del 5% sono i seguenti:
categoria A (immobili residenziali) e C/2, C/6 e C/7 (le pertinenze) il moltiplicatore è pari a 160;
categoria B, C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è pari a 140;
categoria A/10 (uffici) e D/5 il moltiplicatore è pari a 80;
categoria D in genere il moltiplicatore è pari a 60;
categoria C/1 (negozi) il moltiplicatore è pari a 55.
Le aliquote applicate sono una ordinaria ed una ridotta
L’aliquota ordinaria è calcolata nella misura dello 0,76% e potrà subire un aumento o diminuzione dello 0,30% in base alla deliberazione adottata dal Comune.
L’aliquota ridotta nella misura dello 0,40%, che potrà essere aumentata o diminuita dal Comune dello 0,20%, si applicherà per l’abitazione principale e relative pertinenze.
Detrazione abitazione principale
La Legge riconosce una detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze pari ad Euro 200 con alcune maggiorazioni della detrazione nell’ipotesi di figli a carico di età non superiore a 26 anni, purché residenti nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Le modalità di versamento
L’imposta va versata al Comune dove è presente l’immobile mediante due rate, la prima scadente entro il 16 giugno di ogni anno, la seconda entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Deducibilità IRAP relativa al costo del lavoro
E prevista a decorrere dal 2012 la deduzione dal reddito d’impresa dell’IRAP riferita alla quota imponibile rappresentata dal costo del personale dipendente ed assimilato a lavoro dipendente.
La deducibilità è prevista in base all’IRAP pagata (criterio di cassa).
Deduzione IRAP per donne e giovani
Dal 2012 è prevista la deduzione IRAP per i dipendenti a tempo indeterminato elevata da € 4.600 ad € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile, o di età inferiore a 35 anni.
La detrazioni del 36% e del 55% vengono riconosciute “a regime”
Con l’introduzione nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi dell’articolo 16 bis, la detrazione IRPEF del 36% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio diviene “a regime”.
Il nuovo art. 16 bis prevede che la detrazione spetta:
per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando le spese sostenute anche negli anni precedenti o lavori eseguiti in più annualità;
la detrazione va “spalmata” in 10 anni a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.
L’art. 16 bis prevede che sono incluse anche le “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici”, per le quali spese attualmente spetterà fino al 31 dicembre del 2012 la detrazione del 55%, che dal 2013 passerà al 36%.
Aumento delle aliquote contributive dei commercianti ed artigiani
L’aliquota, ora prevista nella misura del 20% circa, verrà aumentata gradualmente nella misura dell’1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale nei periodi successivi, fino a raggiungere la misura del 24%.
Aumento aliquota dell’addizionale regionale
E’ confermato già a decorrere dal 2011 un aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale che passa dallo 0,90% all’1,23%.
Novità in materia di studi di settore
Già con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 ed anni successivi i contribuenti soggetti agli studi di settore che:
assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazioni dei dati degli studi di settore, indicandoli fedelmente e che risultano congrui e coerenti, hanno il riconoscimento dei seguenti benefici:
- preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini per la decadenza degli accertamenti;
- applicazione dell’accertamento sintetico (redditometro), solo se il reddito complessivo accertabile eccede almeno 1/3 di quello dichiarato (caso normale è il 20%).
Per contro coloro che invece risulteranno non congrui e privi di un conto corrente dedicato all’attività d’impresa o professionale, saranno oggetto di controlli specifici sui conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
ASCOM SERVIZI GORIZIA CAF SRL
Il responsabile fiscale
Rag. Paolo Berchicci







